Una sentenza del Tribunale di Monza chiarisce in modo inequivocabile che un amministratore di condominio non può essere sollevato dall’incarico per gli errori commessi se non sussistono determinate condizioni previste dalla Legge: scopriamo di quali condizioni si tratta.
La gestione del condominio è spesso causa di malumori, liti e persino citazioni in tribunale. Spesso e volentieri durante le assemblee emergono delle divergenze che riguardano principalmente le spese ordinarie e straordinarie che i condomini sono chiamati ad affrontare nel corso della loro permanenza nel complesso abitativo.
Sappiamo che alcune decisioni possono essere prese con una maggioranza semplice e dunque che ci possono essere alcuni condomini che sono costretti a versare le quote previste dai lavori senza che abbiano espresso il proprio assenso. Questo è anche il caso preso in esame dal Tribunale di Monza, in cui la querelante richiedeva la rimozione dall’incarico dell’Amministratore per mancata costituzione di un fondo speciale e per indeterminatezza dell’oggetto della delibera assembleare.
A sua difesa l’amministratore aveva opposto l’improcedibilità del ricorso per mancata richiesta di revoca del provvedimento in sede assembleare e per assenza di irregolarità previste dalla legge. Pertanto l’amministratore richiedeva anche una condanna della condomina per lite temeraria, fattispecie prevista dall’articolo 96 del Codice Civile.
Il motivo del contendere era l’approvazione di utilizzo del Super Bonus per la ristrutturazione del palazzo. Azione che richiedeva l’esborso di una somma di denaro da dividere tra tutti gli abitanti del condominio.
In seguito ad una valutazione attenta della documentazione presentata, il giudice del Tribunale di Monza ha chiarito che la revoca dell’amministratore di condominio non può avvenire semplicemente in caso del riscontro di un errore gestionale, affinché possa essere considerato motivo di revoca è necessario che costituisca una grave irregolarità.
Inoltre il magistrato ha fatto presente che le delibere contestate dalla ricorrente erano state approvate dalla maggioranza dei condomini e che non c’era stata alcuna revoca o annullamento che potesse palesare un’irregolarità gestionale. In tali casi è dovere dell’amministratore eseguire la volontà della maggioranza dell’assemblea, ad eccezione dei casi in cui questa volontà maggioritaria non sia apertamente illegittima.
Per quanto riguarda invece la mancata costituzione di un fondo speciale per i lavori straordinari non può in questo caso determinare la nullità della delibera. In primo luogo perché un fondo era stato costituito precedentemente per lavori di ristrutturazione ed era stato previamente approvato dall’assemblea, in secondo luogo perché le somme richieste ai condomini sono state sufficienti a pagare i lavori di ristrutturazione che sono stati portati a termine come previsto.
Dalla sentenza emerge con chiarezza come non ogni errore può costituire motivazione per una revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, questa è infatti possibile solamente nel caso in cui si verifichino queste condizioni:
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